IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  regio  decreto  1 dicembre 1927, n. 2344, con il quale i
comuni  di  Arolo,  Ballarate,  Cellina, Leggiuno e Sangiano (Varese)
furono   riuniti   in   un  unico  Comune  con  la  denominazione  di
"Leggiuno-Sangiano";
  Viste  le  istanze  in data 30 ottobre 21, 27 novembre e 5 dicembre
1960,  con  le  quali  la  maggioranza qualificata degli elettori del
soppresso  comune  di  Sangiano  ne  ha  chiesto la ricostituzione in
Comune autonomo;
  Viste  le deliberazioni del Consiglio comunale di Leggiuno-Sangiano
in  data  28  gennaio  1961,  n.  4,  e  11 maggio 1963, n. 29, e del
Consiglio  provinciale  di  Varese  in data 26 maggio 1962 n. 50 e 28
maggio  1963,  n. 60, con le quali e' stato espresso parere di ordine
alla ricostruzione in parola;
  Visti  gli  articoli  33,  35  e  266  del  testo unico della legge
comunale  e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.
383;
  Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
  Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato
nell'adunanza del 17 aprile 1963, n. 841;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di Stato per gli affari
dell'interno;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  ricostituito il comune di Sangiano, in provincia di Varese, con
la  circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa
soppressione.
  Al comune di Leggiuno-Sangiano e' restituita l'antica denominazione
di Leggiuno.