IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 1 dicembre 1927, n. 2344, con il quale i comuni di Arolo, Ballarate, Cellina, Leggiuno e Sangiano (Varese) furono riuniti in un unico Comune con la denominazione di "Leggiuno-Sangiano"; Viste le istanze in data 30 ottobre 21, 27 novembre e 5 dicembre 1960, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del soppresso comune di Sangiano ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Leggiuno-Sangiano in data 28 gennaio 1961, n. 4, e 11 maggio 1963, n. 29, e del Consiglio provinciale di Varese in data 26 maggio 1962 n. 50 e 28 maggio 1963, n. 60, con le quali e' stato espresso parere di ordine alla ricostruzione in parola; Visti gli articoli 33, 35 e 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71; Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 aprile 1963, n. 841; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: Art. 1. E' ricostituito il comune di Sangiano, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione. Al comune di Leggiuno-Sangiano e' restituita l'antica denominazione di Leggiuno.